Principio di rotazione delle imprese nelle concessioni di servizi.
È legittimo il ricorso dell'impresa partecipante alla gara e risultata non aggiudicataria, ad impugnare il contratto in caso di violazione del principio di rotazione, la cui ratio è quella di evitare situazioni di consolidamento in favore del precedente gestore, ampliando le possibilità degli altri concorrenti invitati alla gara.
Ove l'invito al precedente gestore non sia adeguatamente motivato (tenendo conto del numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato, del grado di soddisfazione al termine del precedente rapporto contrattuale e delle caratteristiche del mercato di riferimento) risulta violato il principio di rotazione ed illegittima, quindi, l'aggiudicazione della gara all'affidatario uscente.
Il principio di rotazione è finalizzato ad una maggiore apertura al mercato senza comprimere la parità di trattamento anche nei confronti del gestore uscente.
L'omesso richiamo letterale del principio di rotazione tra i criteri di aggiudicazione delle concessioni (v. art.30, c.1, del D.Lgs. 50/2016) non ne esclude l'applicabilità anche a queste, dovendo considerare che il riferimento al principio di libera concorrenza né è un richiamo implicito.