Legittimità del conferimento di un incarico di collaborazione professionale esterno nella Pubblica Amministrazione.
La Pubblica Amministrazione non può conferire un incarico esterno di collaborazione professionale per lo svolgimento di funzioni ordinarie che possono essere affidate a personale in servizio presente nell'organico.
La Legge n.228/2012, all'art.1 c.147, prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali ad esperti con particolari specializzazioni, con contratti di lavoro autonomo di natura temporanea e altamente qualificata, per esigenze cui non possono far fronte con personale di ruolo; ma la carenza di personale non giustifica il ricorso ad un incarico di collaborazione esterna, in quanto la struttura amministrativa competente deve programmare idonee soluzioni tra cui l'aggiornamento e la formazione di profili professionali interni.