Secondo l'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 "Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa".
La giurisprudenza in materia ha affermato che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il prefetto non possa legittimamente sottrarsi all'obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) - quali le modifiche organizzative attuate, nel caso in esame, dalla cooperativa ricorrente - e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743) in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa.
La norma corrisponde alla finalità di perseguire il bilanciamento tra l’interesse pubblico a non consentire alla P.A. di contrattare con soggetti sospettati di collusione con la criminalità organizzata, e quello privato di garantire il diritto al libero esercizio dell’attività economica privata non appena sia stato accertato “il venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa” (TAR Lazio, sez. I ter, sentenze nn. 7316/2015, 6559/2014).
Dunque, nel caso in cui la società destinataria dell’informativa evidenzi mutamenti nelle circostanze di fatto a tal fine rilevanti, rappresentando di aver eliminato i presupposti sulla base dei quali era stato emesso il provvedimento interdittivo, l’Amministrazione è tenuta a riaprire il procedimento e a compiere una nuova istruttoria al fine di accertare se i fatti sopravvenuti siano tali da aver fatto venir meno il rischio di infiltrazione mafiosa.
All’esito, il Prefetto provvederà a ponderare nuovamente gli elementi indiziari originari alla luce delle documentate sopravvenienze allegate dalla parte istante.
Tali conclusioni non mutano anche nel caso, come quello di specie, in cui l’informativa sia stata ritenuta legittima dal T.a.r. e dal Consiglio di Stato aditi dall’interessata, in quanto quest’ultima ha addotto, al fine di ottenerne la revisione, circostanze sopravvenute costituenti elementi di novità rispetto al quadro indiziario precedentemente considerato e la cui valutazione è stata ritenuta, all’esito dei suddetti giudizi, immune da vizi.
Con riferimento all’individuazione del termine di conclusione del procedimento, deve ritenersi applicabile anche al procedimento di aggiornamento dell’informativa il termine stabilito dall’art. 92 del codice delle leggi antimafia per il rilascio delle informazioni antimafia (45 giorni con possibilità di estensione a successivi 30 giorni in caso di verifiche di particolare complessità)(TAR Napoli, sent. n. 1791 2014; TAR Lazio n. 6559/2014), tenuto conto che, in seguito all’istanza di aggiornamento, la Prefettura deve svolgere un’istruttoria analoga a quella necessaria per il rilascio della prima informazione.
TAR Lazio-Roma-, Sez. Prima Ter, 5 settembre 2016, n.9548
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia