Nel caso in cui il giudice amministrativo abbia sospeso, in sede cautelare, gli effetti di un provvedimento e l'amministrazione si sia adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza cautelare, non è configurabile l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere - rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all'originario ricorrente - atteso che l'adozione non spontanea dell'atto consequenziale, con cui l'amministrazione dà esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti del provvedimento, non comporta la revoca del procedente provvedimento sospeso e ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo, salvo il caso in cui il contenuto della motivata ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall'amministrazione da indurre questa a ritirare il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento (cfr. tra le tante, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 02-07-2012, n. 1232; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 08-02-2013, n. 145; T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 18-02-2011, n. 345; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 13-07-2012, n. 6424). Occorre, infatti, distinguere l'ipotesi in cui il giudice sospenda in sede cautelare gli effetti del provvedimento e la P.A. vi si adegui, emanando un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza cautelare, dall'ipotesi in cui, invece, a seguito della predetta ordinanza cautelare, la P.A. effettui una nuova valutazione ed adotti un provvedimento che sia espressione di una nuova volontà di provvedere, e che costituisca un nuovo giudizio, autonomo ed indipendente dall'esecuzione della pronuncia cautelare stessa: solo in questo secondo caso, e non nel primo, si può parlare di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, mentre, quando ci si trovi di fronte ad atti meramente esecutivi dell'ordinanza cautelare propulsiva, il ricorso rimane procedibile, poiché tali atti sono comunque destinati ad essere superati dalla definizione del giudizio di merito (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 08-02-2013, n. 145).