Se è vero che la misura dell’interdittiva antimafia obbedisce a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non postula, come tale, l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2014, n. 4693), potendo, perciò, restare legittimata anche dal solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 settembre 2014, n. 4441), è altrettanto vero – recita la menzionata sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 463 del 5 febbraio 2016 – che l’apprezzamento degli indici significativi del predetto rischio deve necessariamente fondare una valutazione di attualità del tentativo di condizionamento della gestione dell’impresa da parte di associazioni mafiose (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657).
E’ stato, al riguardo, chiarito che l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi su fatti e circostanze risalenti nel tempo, oltre che su indici più recenti, purché, tuttavia, dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’impresa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2015, n. 1345).
TAR Campania - Napoli, Sez.I - 21 aprile 2016, n.2104
Territorio e autonomie locali
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13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia