La classifica di "riservato" apposta sugli atti di cui è stato chiesto l'accesso, riconducibili agli atti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 415/1994 (recanti l'elenco di categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti, rispettivamente, "alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionale" e "alla sicurezza pubblica" ovvero alla "prevenzione e repressione della criminalità") non preclude, in modo assoluto, la cognizione degli stessi, se sussiste (come nel caso di specie) l’esigenza di difesa di interessi giuridicamente protetti del richiedente.
Ne consegue l'illegittimità del diniego parziale di accesso adottato dall'Amministrazione resistente, anche perché, nel caso di specie, l'accesso è stato negato facendo un generico richiamo all'art. 24 della L.n. 241/1990 e all'art. 3 D.M. n. 415/1994, utilizzando una motivazione generica non recante le reali ragioni che, nel caso concreto, impediscono alla ricorrente di visionare ed estrarre copia dei documenti richiesti per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché per finalità di prevenzione e repressione della criminalità.
E’ evidente, del resto, che eventuali esigenze di segretezza o riservatezza, una volta esplicitate e motivate, non impedirebbero all’Amministrazione di consentire l’accesso, potendo essere soddisfatte con idonee tecniche di mascheramento.
TAR Lazio, Sez. Prima Ter, sentenza del 30 gennaio 2015, n 1799
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.04 Certificazioni antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia