Corte di Appello, sentenza n. 6449 del 19 ottobre 2016

Territorio e autonomie locali
19 Ottobre 2016
Categoria 
15 Controllo sugli Organi
Principi enucleati dalla pronuncia 

Gli atti di cui all’art. 143, comma 5, TUEL, essendo qualificabili come atti dell’Amministrazione Centrale dello Stato, sono finalizzati a soddisfare interessi che trascendono da quelli delle comunità locali ed attinenti alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, presentano caratteristiche tali da renderli collocabili tra gli atti di alta amministrazione  e tanto giustifica la loro riserva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (in particolare del TAR Lazio), in base ad una specifica disposizione di legge (l’art. 135 del decreto legislativo 2010/104). Orbene la citata disposizione normativa, intitolata “Competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma” – individua una serie di controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142 e 143 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267. E l’art. 143, intitolato “Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti”, contempla proprio l’ipotesi che si attaglia alla fattispecie concreta della rimozione dei dirigenti del proprio incarico.
            La revoca del pregresso incarico ed il trasferimento ad incarico dirigenziale di natura diversa non possono assolutamente essere considerati atti gestionali del rapporto di lavoro solo perché materialmente adottati dal datore di lavoro, essendo diretta conseguenza ed attuazione dei provvedimenti autoritativi dell’Amministrazione Centrale adottati ex art. 143 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.