Ai fini dell’adozione di un’informativa antimafia “tipica” non è richiesto l’accertamento definitivo dell’esistenza del collegamento dell’impresa con un’organizzazione malavitosa essendo, al contrario, sufficiente che vi siano degli elementi indiziari in grado di generare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un “condizionamento mafioso” (cfr. da ultimo CdS, III, 19.1.2012 n. 254; VI, 23.11.2011 n. 6173). L’informativa interdittiva ex art. 10 del DPR 3.6.1998 n. 252 non obbedisce, infatti, a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là e/o a prescindere dall’accertamento di specifiche responsabilità penali, cosicché anche da una sentenza pienamente assolutoria possono essere tratti elementi per supportare la misura interdittiva (CdS, III, sent. n. 3281 del 31.5.2011 n. 3281). L’ampiezza dei poteri di accertamento in siffatta materia comporta, dunque, che l’autorità prefettizia possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza, ma che nel loro insieme siano tali da fondare un giudizio per cui l’attività d’impresa considerata possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose (CdS, IV, 15.12.2011, n. 6611). L’Autorità prefettizia gode, in definitiva, della più ampia sfera di discrezionalità nel selezionare e valorizzare fatti, circostanze ed accadimenti cui possa ricondursi, anche in via indiziaria, sintomatica e presuntiva il collegamento e/o il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività di impresa: purtuttavia, detto giudizio non si sottrae alla verifica della sua ragionevolezza ed adeguatezza in relazione agli elementi assunti a suo presupposto, nonché alla corretta osservanza delle regole di completezza e sufficienza dell’istruttoria e di esaustività della motivazione posta a fondamento dell’atto limitativo della libertà di impresa.
- L’informativa non deve provare l’intervenuta infiltrazione, essendo questa un quid pluris non richiesto, ma deve solo sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza mafiosa.
TAR Veneto-Venezia-, Sez. I, 27 maggio 2013, n.761
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13 Attività contrattuali della P.A.›13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia