Il passaggio di unità di personale da un unione di comuni ad uno dei comuni ex-partecipanti si configura come finanziariamente neutra e, pertanto, non risulta condizionata dalla presenza di contingenti assunzionali in capo all’ente ricevente (in senso conforme, si richiama la deliberazione n. 3 del 19 gennaio 2012 della Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna). D’altra parte, diversamente opinando, si arriverebbe a situazioni paradossali in cui, sciolta un unione di comuni perché, ad esempio, non efficiente, il personale originariamente trasferito dai comuni aderenti non potrebbe più rientrare negli stessi, nonostante tali enti abbiano recuperato lo svolgimento in proprio delle funzioni prima cedute.