Diritto al gettone di presenza ex art. 82 TUEL - amministratori locali di comuni sino a 1000 abitanti –abrogazione implicita del comma 18, art. 16 DL 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, che ne statuiva la disapplicazione. Il diritto al gettone di presenza di cui all’art. 82 TUEL degli amministratori locali di comuni sino a 1000 abitanti non risulta più “inciso”, in termini disapplicazione, dal disposto di cui al comma 18, dell’art. 16 del DL 138/2011, e ciò a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 104, dell’art. 1 della legge 56/2014. Tale norma, abrogando l’istituto delle Unioni speciali codificato ai sensi dei commi da 1 a 13 dell’art. 16 del DL 138/2011, ha abrogato – per via implicita- anche il disposto di cui al comma 18 del medesimo articolato, per il venir meno dei relativi presupposti di efficacia precettiva (comma 9) e di ratio fondante (comma 11). II. Esercizio associato delle funzioni mediante Unioni di comuni ovvero Convenzioni: persistenza “in astratto” del diritto al gettone di presenza ed “in concreto” solo se e nella misura in cui il consigliere continua a partecipare alle riunioni e/o alle commissioni proprie del mandato elettivo. Nessun collegamento è da intravedere – in linea astratta - tra diritto al gettone di presenza ed esercizio associato delle funzioni e dei servizi mediante partecipazione alle Unioni di cui all’art. 32 TUEL ovvero alle Convenzioni di cui all’art. 30 del TUEL, e ciò in quanto entrambi gli istituti non incidono, elidendoli, sui diritti economici degli amministratori del singolo comune “membro”. Fermo quanto sopra, la percezione in concreto del gettone di presenza è condizionata ai vincoli ed alle prescrizioni vigenti in materia. In particolare il consigliere avrà diritto a percepire il gettone di presenza esclusivamente in caso di partecipazione a riunioni (e/o commissioni) inerenti il mandato elettivo presso il comune membro e non per la carica rivestita “ per nomina” in seno all’Unione di cui all’art. 32 TUEL. III. Comma 136, dell’art. 1 della legge 56/2014: parametri di calcolo del vincolo di invarianza della spesa. Il parametro normativo per il calcolo del vincolo di invarianza di cui al comma 136, dell’art. 1 della legge 56/2014, è dato dall’art. 16, comma 17, del DL 138/2011 in relazione al numero di amministratori locali, e ciò in combinato disposto con i vincoli e con i parametri di calcolo “in astratto” propri di ciascuna voce componente il macro aggregato. All’interno del tetto di spesa finale, l’ente potrà operare tutte le rideterminazioni, in diminuzione ovvero in aumento, ritenute necessarie e/o opportune, purché tale operazione avvenga in conformità ai vincoli ed alle prescrizioni vigenti con riferimento a ciascuna voce di costo interessata dal “ricalcolo”, ivi incluso l’utilizzo dell’economia di spesa derivante dall’eventuale rinuncia (in tutto ovvero in parte) da parte del Sindaco (o di altro amministratore) alla indennità di funzione allo stesso spettante, per riconoscerla, in conformità ai vincoli vigenti, in favore di altro/altri amministratore/i. IV. Art. 84 TUEL Spese di viaggio: spesa variabile – vincoli– parametri di calcolo ai fini del rispetto del vincolo di invarianza. Per quanto riguarda le spese di viaggio e/o soggiorno, la spesa massima consentita è determinata dall’art. 84 TUEL in combinato disposto con le prescrizioni contenute nel DM 4 agosto 2011 (artt. 1, 2, 3 e 4). In mancanza di espressa previsione normativa, il calcolo dello specifico tetto di spesa sarà effettuato– al pari delle altre spese di natura variabile (come i gettoni di presenza) - con riguardo alla spesa storica sostenuta nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione, in concreto, del combinato disposto dei commi 135 e 136 dell’art. 1 della legge 56/2014, salvo poi operare tutte le decurtazioni necessarie al fine del rispetto del vincolo di invarianza in esame.