Consiglio di Stato sez. terza n. 748 del 24 febbraio 2016

Territorio e autonomie locali
24 Febbraio 2016
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

La misura in esame, per come prevista e disciplinata dall’art.143 TUEL, costituisce uno strumento straordinario di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata, apprestato dall’ordinamento per rettificare situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, a causa del suo condizionamento da parte di consorterie di stampo mafioso.
Il decreto di scioglimento risulta privo di natura e di valenza sanzionatorie, in quanto sprovvisto di finalità repressive nei confronti dei singoli amministratori dell’ente locale, ma assolve alla diversa funzione di salvaguardare la corretta funzionalità dell’amministrazione pubblica, rivestendo perciò il carattere di atto di alta amministrazione, nella misura in cui resta dotato di forza tale da determinare la prevalenza delle esigenze connesse al contrasto alle mafie rispetto all’interesse (pure costituzionalmente protetto) alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali.
La natura e la finalità della misura in esame, per come appena descritte, implicano due corollari: a) l’ampiezza della latitudine della potestà discrezionale di apprezzamento nella valutazione degli elementi significativi di collegamenti diretti o indiretti, che, nondimeno, devono rivelare, anche solo secondo un giudizio di plausibilità (purché logico e attendibile), il condizionamento degli amministratori locali da parte delle consorterie mafiose; b) il livello estrinseco e limitato del sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti in questione, che non può spingersi oltre il riscontro della coerenza logica della valutazione ad essi sottesa e della corretta considerazione dei fatti individuati come significativi del condizionamento mafioso e che, in ogni caso, non può penetrare fino alla disamina del merito della scelta del commissariamento.
In ordine ai presupposti prescritti per la valida adozione della misura in esame, occorre ricordare che la situazione legittimante resta integrata anche da fatti o indizi non traducibili in episodici addebiti personali, ma che, nondimeno, risultino idonei a rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente ed in base ai dati della comune esperienza, l’ipotesi di una obiettiva soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata; e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia, di per sé, sufficiente a determinare l’esercizio dell’azione penale o l’adozione di misure individuali di prevenzione, alle quali, infatti, l’art.143 TUEL non subordina il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale inquinato da condizionamenti mafiosi.
Se è vero che ai fini della legittima adozione della misura in esame, non è necessaria la dimostrazione di responsabilità penali degli amministratori locali, è anche vero, tuttavia, che gli indici dell’infiltrazione mafiosa nel Comune devono essere precisi e stringenti, nella loro portata univocamente significativa di un reale e concreto condizionamento della libera determinazione degli organi elettivi comunali da parte delle locali consorterie mafiose. Risulta, in definitiva, indispensabile la prova, seppur nella ridotta modalità della raccolta di indizi gravi e concordanti, che la libertà decisoria degli organi elettivi del Comune sia concretamente conculcata e limitata, se non annullata, dall’opera di condizionamento della criminalità organizzativa di stampo mafioso.