Il giudice amministrativo ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla censura riguardante la rappresentanza di genere per asserita violazione della norma sulla rappresentanza di genere di cui alla legge n. 56/14. Ciò in quanto il Comune, in autotutela, ha provveduto alla sostituzione di un assessore di sesso maschile con uno di sesso femminile. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione alla censura riguardante la violazione dell’art. 47 del decreto legislativo n. 267/00, nella parte in cui prevede che il numero dei componenti della giunta comunale (compreso il Sindaco) non può essere superiore a un terzo dei membri del consiglio per effetto della dichiarazione di decadenza dalla carica del sindaco del comune resistente, il numero di assessori della Giunta deve ritenersi contenuta entro i limiti richiesti dalla legge.