Il giudice amministrativo ha respinto l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che la legittimazione all’impugnazione degli atti di nomina della Giunta comunale non è circoscritta ai soli componenti dell’organo consiliare, ma deve riconoscersi anche a ciascun cittadino elettore, in quanto soggetti potenzialmente aspiranti ad assumere la carica di assessore, seppur non eletto nel Consiglio comunale (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 633). E’ stato accolto il motivo di ricorso con il quale è stata addotta la violazione dell’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00, atteso che, con la nomina ad assessore delle controinteressate, la Giunta comunale risulta composta da un numero di assessori non coerente con il principio di cui alla citata disposizione normativa. E’ annullato l’articolo dello statuto comunale che prevede un numero di componenti della giunta in contrasto con la disciplina recata dall’art. 47, comma 1, decreto legislativo n. 267/00. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla normativa sulla parità di genere, il ricorso è accolto in quanto tutti gli atti adottati nella vigenza dell’ art. 1, comma 137, della legge n. 56/14 trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità e, nel caso di specie, a seguito dell’annullamento del decreto di nomina ad assessore di due componenti di genere femminile, la Giunta comunale risulta composta da quattro assessori di cui uno solo di sesso femminile, ponendosi così in contrasto l’art. 1, comma 137, della legge n. 56/14.