Per quanto concerne la legittimazione al ricorso, il giudice amministrativo ha osservato che la ricorrente, in quanto membro eletto del Consiglio Provinciale, può ritenersi titolare di una posizione soggettiva differenziata, qualificabile in termini di interesse legittimo. Le disposizioni circa la composizione della giunta provinciale sono l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215; l’art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 23 novembre 2012, n. 215; l’art. 1, comma 71, in materia di elezione del consiglio provinciale a termini del quale “Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati…”. Atteso il quadro normativo delineato, la presenza di un solo assessore del genere di minoranza “ non può essere ritenuta satisfattiva del criterio della pari opportunità, in quanto avente valenza meramente simbolica”. Il giudice amministrativo ha ritenuto che le leggi in materia di parità di genere nelle giunte debbano trovare applicazione anche nel caso in cui le operazioni elettorali si siano svolte in epoca anteriore alla loro entrata in vigore. Non si tratta di dare applicazione retroattiva ad una disposizione ma di individuare la regola iuris di composizione e di funzionamento dell’organo collegiale in ragione della immediata applicabilità di principi costituzionali. Sebbene, con riferimento alla composizione delle Giunte provinciali, non si rivengono precise indicazioni numeriche come per i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, tuttavia, non si può pervenire ad una sostanziale elusione del principio come nel caso di un Presidente della Giunta Provinciale che abbia nominato un solo assessore di genere femminile. Il ricorso è accolto con riferimento alle censure relative alla illegittimità dei decreti impugnati ma non viene ravvisata la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente circa l’accertamento del proprio diritto ad essere nominata assessore provinciale. Ciò in quanto non è possibile accedere alla tesi prospettata per cui “…in presenza di un solo consigliere di sesso femminile, in capo al medesimo sarebbe ravvisabile una posizione giuridica perfetta – avente consistenza di vero e proprio diritto soggettivo – alla nomina in seno alla Giunta”.
Tar Calabria (Sezione staccata di Reggio Calabria) sentenza n. 70 del 26 gennaio 2016
Territorio e autonomie locali
Categoria
03 Organi›03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia