Tar Calabria (Sezione staccata di Reggio Calabria) sentenza n. 70 del 26 gennaio 2016

Territorio e autonomie locali
26 Gennaio 2016
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Per quanto concerne la legittimazione al ricorso, il giudice amministrativo ha osservato che  la ricorrente, in quanto membro eletto del Consiglio Provinciale,  può ritenersi titolare di una posizione soggettiva differenziata, qualificabile in termini di interesse legittimo. Le disposizioni  circa la composizione della giunta provinciale  sono l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215;  l’art. 46, comma 1,  del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 23 novembre 2012, n. 215; l’art. 1, comma 71, in materia di elezione del consiglio provinciale  a termini del quale “Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati…”. Atteso il quadro normativo delineato,  la presenza di un solo assessore  del genere di minoranza “ non può essere ritenuta satisfattiva del criterio della pari opportunità, in quanto avente valenza meramente simbolica”. Il giudice amministrativo ha ritenuto che le leggi in materia di parità di genere nelle giunte  debbano trovare applicazione anche nel caso in cui  le operazioni elettorali si siano svolte in epoca anteriore alla loro entrata in vigore. Non si tratta di dare applicazione retroattiva ad una disposizione ma  di individuare la  regola iuris di composizione e di funzionamento dell’organo collegiale in ragione della immediata applicabilità di principi    costituzionali. Sebbene, con riferimento alla composizione delle Giunte provinciali,  non si rivengono precise indicazioni numeriche come per i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, tuttavia, non  si può  pervenire  ad una sostanziale elusione del principio   come nel caso di un  Presidente della Giunta Provinciale che abbia nominato  un solo assessore di genere  femminile. Il ricorso è accolto con riferimento alle censure relative alla illegittimità dei decreti impugnati   ma non viene ravvisata  la  fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente circa l’accertamento del proprio diritto ad essere nominata assessore provinciale. Ciò in quanto non è possibile accedere alla tesi prospettata per cui “…in presenza di un solo consigliere di sesso femminile, in capo al medesimo sarebbe ravvisabile una posizione giuridica perfetta – avente consistenza di vero e proprio diritto soggettivo – alla nomina in seno alla Giunta”.