Tar Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) sentenza n. 357 del 21 ottobre 2016

Territorio e autonomie locali
21 Ottobre 2016
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

E’ riconosciuta  legittimazione al ricorso dei cittadini elettori  astrattamente in possesso dei requisiti per la nomina ad assessore (cfr. T.A.R. Lazio sez. II, 20 gennaio 2012, n. 679; T.A.R. Napoli, sez. I, 10 marzo 2011, n. 1427; T.A.R. Brescia, 5 gennaio 2012 n. 1 e 26 novembre 2015, n. 1595; TAR Piemonte, 10 gennaio 2013 n. 24; Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502). Nel merito, il ricorso è fondato per difetto di adeguata istruttoria.  Non  sono state fornite prove circa i tentativi di coinvolgimento di  soggetti esterni al consiglio comunale, “attività che deve invece ritenersi doverosa visto che la natura fiduciaria della carica non giustifica la limitazione dell’indagine alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione che ha espresso il sindaco…”. Come osservato  dal Consiglio di Stato, V, nella sentenza  n. 406/2016 , il contemperamento dei principi costituzionali di pari opportunità e di corretto svolgimento delle funzioni politiche e amministrative “può ragionevolmente rintracciarsi nella effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge, impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un’accurata e approfondita istruttoria ed in una altrettanto adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare”. Pertanto, l’impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere deve risultare in modo puntuale ed inequivoco e deve avere “un carattere tendenzialmente oggettivo”.