TAR Lazio Roma, sezione I, n. 10314 del 28 luglio 2015

Territorio e autonomie locali
28 Luglio 2015
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

L’art. 143 TUEL, primo comma, per addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale richiede che emergano concreti, univoci e rilevanti elementi circa collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero circa forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’'imparzialità delle amministrazioni provinciali e comunali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati, contemplando in tal modo un ampio ventaglio d possibili fenomeni collusivi o di condizionamento con la criminalità organizzata, tutti potenzialmente idonei ad alterare il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche locali. La norma prevede quindi clausole generali, che l’Amministrazione deve riempire di significato puntuale caso per caso, sulla base di una valutazione discrezionale.
Lo scioglimento dei Consigli comunali è destinato a tutelare la comunità locale da possibili forme di condizionamento e infiltrazione della criminalità, e non a sanzionare penalmente le condotte dei singoli, e per tale ragione l'art. 143 TUEL non richiede ai fini dell'emanazione della misura né indizi né tantomeno elementi di prova circa la responsabilità penale degli amministratori locali, restando ben distinti i due diversi piani di accertamento, uno amministrativo di pericolo, l'altro penale di responsabilità.
Il procedimento delineato dall'art. 143 TUEL è connaturato da una intrinseca natura cautelare d’urgenza a tutela della comunità locale e delle loro istituzioni democratiche, con il conseguente affievolimento delle garanzie partecipative e del contraddittorio procedimentale dei privati coinvolti.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 103/93 ha escluso che la perdurante durata della gestione straordinaria possa ledere il principio di rappresentanza democratica della Comunità locale, considerate le ragioni cautelari e di garanzia del commissariamento, posto proprio a tutela dell’effettivo svolgimento del rapporto di rappresentanza democratica fra comunità locale ed amministratori dell’ente. In particolare, la previsione di un così significativo periodo di durata degli effetti dello scioglimento è sempre stata ritenuta legata alla necessità di procedere al ripristino delle condizioni di legalità e di corretta azione amministrativa dell'ente, depurandolo dalle infiltrazioni criminali che l'avevano caratterizzato nel periodo precedente lo scioglimento. Pertanto la Corte Costituzionale (con la citata sentenza, n. 103/93) ha ritenuto costituzionalmente legittimo tale periodo di tempo, in quanto trova una sua ragionevole giustificazione nell'esigenza di evitare il riprodursi del fenomeno, ove si sia manifestato, e di consentire un intervento sul terreno del ripristino della legalità, della eliminazione degli effetti prodotti dall'inquinamento criminoso, della creazione di condizioni nuove che, avvalendosi della precedente esperienza, permettano la ripresa della vita amministrativa al riparo dai collegamenti e dai condizionamenti cui si era dovuto ovviare con lo scioglimento.
Lo scioglimento ed il commissariamento degli organi elettivi locali consente di contrastare la patologia del sistema democratico costituita dalle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle istituzioni. Si tratta, perciò, di una particolare misura di controllo sugli organi posta dall'ordinamento a difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, a garanzia della sussistenza di quelle condizioni minimali che consentano liberamente e legalmente lo svolgimento del dibattito e la partecipazione politica dei cittadini e di tutte le forze espresse da una società pluralistica.
Lo scioglimento del consiglio comunale ha una funzione di prevenzione e di salvaguardia della funzionalità dell'ente locale e dei suoi organi elettivi, e della rispondenza a fondamentali canoni di legalità del suo apparato, il che giustifica la rilevanza di elementi di fatto desunti da indagini amministrative e degli organi di polizia, purché significativi del pericolo di infiltrazioni mafiose.
Il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere di scioglimento per infiltrazioni delinquenziali ha per oggetto il profilo di diritto amministrativo concernente il procedimento che precede la decisione dell’organo politico garante della legalità e dell’unità della Repubblica (il Presidente) e pertanto non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, dell'esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole.
L’Amministrazione dispone di ampi margini di apprezzamento nel valutare gli elementi che possono essere indice di collegamenti diretti o indiretti fra gli appartenenti ai vertici politici dell'Ente e la criminalità organizzata ovvero di forme di condizionamento, potendo le valutazioni sottese all'assunzione della misura in esame fondarsi anche su situazioni che non si sono concretate in episodici addebiti personali, ma che sono comunque tali da rendere plausibile, nel loro insieme, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata, anche qualora il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione ovvero abbia condotto, come in questo caso, all’assoluzione degli amministratori indagati.