Il provvedimento di scioglimento degli organi elettivi locali costituisce una misura che incide in maniera indicativa sulla libertà di autogoverno delle comunità locali. Tuttavia, l'esercizio di tale potere straordinario persegue il primario interesse pubblico alla salvaguardia del principio di legalità sancito dall'art. 1, Cost., secondo cui la sovranità popolare è esercitata "nelle forme e nei limiti della Costituzione", in quanto consente di contrastare una patologia del sistema democratico: quella dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni. Si tratta, perciò, di una particolare misura di controllo sugli organi posta dall'ordinamento a difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, a garanzia della sussistenza di quelle condizioni minimali che consentano liberamente e legalmente lo svolgimento del dibattito e la partecipazione politica dei cittadini e di tutte le forze espresse dall'attuale società pluralistica. Le misure in oggetto pongono inoltre una linea di difesa degli stessi componenti degli organi disciolti, che, seppur potenzialmente non estranei alle irregolarità riscontrate, potrebbero essere stati, loro malgrado, esposti a ricatti e a varie forme di condizionamento da parte della malavita organizzata che, ai propri fini, ha tatticamente teso ad affievolire l'esercizio del munus publicum loro conferito dalla volontà popolare.