Definizione dell'organo competente al conferimento di mansioni superiori e al riconoscimento delle differenze retributive derivanti.
Prima del generale riconoscimento avvenuto con D.Lgs. n.387/1998 ("Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3/2/1993, n.29, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 31/3/1998, n.80"), nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori, quand'anche effettuato con atto formale, non fonda alcun diritto né all'inquadramento corrispondente, né tanto meno alle relative differenze retributive, se non al tassativo ricorrere delle condizioni consistenti: nell'effettiva vacanza in organico del posto, nell'esercizio continuativo delle mansioni ad esso inerenti e nel conferimento di queste ultime tramite atto formale dell'organo a ciò competente.
Nella fattispecie, l'ordine di servizio contenente l'adibizione a mansioni superiori rispetto alla qualifica di formale inquadramento deve ritenersi attribuito alla competenza della giunta provinciale, in virtù della competenza gestionale attribuita in via residuale all'organo collegiale esecutivo posto al vertice dell'ente.
Il riconoscimento normativo di tale titolo di competenza a quest'ultimo si pone del resto in coerenza con l'esigenza di intestare ad esso le connesse responsabilità politico amministrative in ragione degli effetti finanziari discendenti da provvedimenti di assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi restrittive ammesse dalla normativa ordinamentale sugli enti locali, oltre che di evitare che ciò possa avvenire a livelli inferiori ed al di fuori di una sede unitaria, con le conseguenti ricadute negative sugli equilibri di bilancio.