L'invalidità anche di uno solo degli atti di dimissioni contestuali incide sulla validità dell'intero procedimento e, per converso, che quando ciò avviene non si deve procedere alla surroga del consigliere le cui dimissioni siano regolari, poiché "l'eventuale venir meno, per vizi procedurali, degli elementi necessari per configurare in modo legittimo la fattispecie ipotizzata dal cit. art. 141, nel far venir meno la possibilità di realizzare la finalità prefigurata dalla norma, non permette, peraltro, che possa estrapolarsi l'eventuale frammento legittimo di questa procedura unitaria per attribuirle gli effetti previsti da una norma diversa (l'art. 38 cit.), volta a regolare altra fattispecie".