Concorso pubblico per la copertura di un posto da dirigente.
L'onere di immediata impugnazione del bando di concorso è circoscritto alla contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione o impositive di oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati.
Escluse queste ipotesi, il bando di concorso è impugnabile solo unitamente al provvedimento di approvazione della graduatoria che mette in evidenza la lesione del diritto dei concorrenti.
Come pure si esclude che la partecipazione ad una procedura concorsuale implichi acquiescenza alle clausole del relativo bando, che possono essere impugnate solo dopo aver dimostrato non solo la volontà di partecipare alla selezione, ma anche la lesione dell'interesse legittimo.
Per quanto riguarda le selezioni per l'accesso alla dirigenza, le amministrazioni locali non sono tenute al rispetto "ad litteram" dell'elencazione delle categorie di personale legittimate a concorrere (art.28 D.Lgs. n.165/2001), ma sono ammessi gli adattamenti ragionevoli che si reputino necessari dalle amministrazioni.
Qualora l'amministrazione non si conformi puntualmente ai principi contenuti nella sentenza o non constati le conseguenze che da essa discendono, o in caso di successiva inerzia, si potrà ricorrere a un giudizio in sede di ottemperanza.