Potestà legislativa delle Regioni in materia di governo e tutela del territorio, in particolare in relazione alle aree contigue ai parchi naturali regionali e all'attività venatoria in tali zone.
La disciplina delle aree protette, contenute nella legge n.341/1991, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.
Sebbene le Regioni abbiano potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, la materia delle aree contigue dei parchi naturali regionali, in quanto relativa alla tutela dell'ambiente, rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, II c., lett.s), della Costituzione (Sent. C.Cost. n. 44/2011).
A seguito della riforma costituzionale del 2001, l'attuale, più ampia, competenza legislativa regionale in materia di caccia, conseguente alla trasformazione di tale competenza da concorrente in residuale, non ha fatto venir meno la forza vincolante delle norme statali.
La Regione non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell’esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (citata sentenza n. 315 del 2010; v. anche sentenze n.193 del 2010 e n.61 del 2009).
Deve ritenersi costituzionalmente illegittima, quindi, la legge regionale, nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta, e nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.