Illegittimità per incompetenza dell'ordinanza del Sindaco.
Il Sindaco ha disposto, con ordinanza, il divieto di transito e di sosta su una strada comunale dei veicoli che, a pieno carico, superino le 3,5 tonnellate. La strada è utilizzata da grandi automezzi per il trasporto di materiali ferrosi presso un impianto siderurgico a cui tale divieto arreca un grave pregiudizio.
Tale ordinanza viene ritenuta dal Tribunale adito, illegittima per incompetenza, in quanto ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) coordinato con l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), è attribuita ai soli dirigenti comunali la competenza sui provvedimenti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno in funzioni di gestione ordinaria senza carattere di necessità ed urgenza.
È inapplicabile, in questo caso, il principio secondo cui la censura di incompetenza impedisce l'esame degli altri motivi di ricorso, in quanto l'incompetenza è relativa ad organi dello stesso Ente.