Corte Costituzionale - Sentenza del 3 dicembre 2010 n.350

Territorio e autonomie locali
3 Dicembre 2010
Categoria 
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia 

Violazione del giudicato costituzionale.

Estratto/Sintesi: 

La Provincia Autonoma di Bolzano ha riproposto nella LP 11/2009 in esame, un articolo già contenuto nella LP 4/2008, a suo tempo già dichiarato illegittimo dalla Corte (sentenza n.315/2009) configurando quindi un vizio di violazione del giudicato costituzionale.

Affinché vi sia tale violazione, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale.

Secondo la giurisprudenza della Corte, è violato l'art.136 Cost., non solo quando il legislatore dispone che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche quando una legge persegue e raggiunge il medesimo risultato (cfr. Corte Cost. sent. 6 luglio 1966, n.88).

Il giudicato si identifica con la sentenza del giudice nel momento in cui diviene immutabile, in modo che sia precluso un nuovo giudizio sul medesimo oggetto e sia rispettato il contenuto della decisione.La ratio che lo giustifica nasce dall'esigenza di porre fine alle liti, assicurare la certezza del diritto, nonché la stabilità all'ordinamento.

Tutto ciò è alla base anche del giudicato costituzionale che si connette da una parte con la certezza del diritto costituzionale, con riferimento al momento dell'accertamento dell'incostituzionalità, e dall'altra con la certezza del diritto legislativo, con attenzione al momento dell'annullamento operato dalla sentenza.

Il divieto di giudicare nuovamente una questione di costituzionalità già decisa, si rivolge a tutti gli operatori del diritto. In particolare, al giudice è inibito di sollevare una questione già decisa e alla Corte di formulare un nuovo giudizio su di essa. Il principale destinatario di tale divieto è, però, il legislatore che realizza una violazione di tale giudicato quando ricrea, tramite un nuovo esercizio della funzione legislativa, un assetto identico a quello già accertato come incostituzionale dalla Corte, ovvero qualora riproduca il medesimo oggetto del precedente giudizio di costituzionalità.

L'art.136 Cost. viene così utilizzato come filtro attraverso il quale far valere l'incompatibilità tra una disposizione normativa ed una precedente sentenza della Corte Costituzionale. La norma impugnata, quindi, non viola l'art.136 di per sé, ma in quanto esiste una precedente pronuncia della Corte.