La valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collusioni e condizionamenti non può essere effettuata estrapolando dal materiale acquisito singoli fatti ed episodi, al fine di contestare l'esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull'operato consiliare: in presenza di un fenomeno di diffusa criminalità - e, nel caso di specie, la diffusione sul territorio che ne occupa della criminalità organizzata non sembra revocabile in dubbio - gli elementi addotti, a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell'addebito mosso all'organo consiliare di incapacità, nel determinato contesto ed a prescindere da responsabilità dei singoli, di esercitare l'attività di controllo e di impulso cui è deputato per legge (Cons. Stato, Sez. IV 6.4.2005 n. 1573; Sez. IV, 4 febbraio 2003 n. 562; Sez. V, 22 marzo 1998 n. 319 e 3 febbraio 2000 n. 585): il che legittima l'intervento statale finalizzato al ripristino della legalità ed al recupero della struttura pubblica ai propri fini istituzionali.