E’ lo stesso primo comma dell’art. 143 che nel riferirsi a “collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare”, con tale espressione mostra di superare la rilevanza a fini dissolutori di un possibile condizionamento ascrivibile all’iniziativa del singolo o di gruppi associativi semplici, che, per quanto intensa, non può mai giungere ad assumere sul piano dimensionale la forza intimidatrice propria di un’associazione territoriale di stampo mafioso; ne discende che solo in presenza di una situazione di grave interferenza tra amministrazione locale ed associazione mafiosa, il legislatore ritiene che si possa utilmente rinunciare alla conservazione del risultato elettorale, ritenendosi eccezionalmente prevalenti esigenze di sicurezza pubblica rispetto all’autodeterminazione politica della collettività locale. Il riferimento ad elementi “concreti” esprime la volontà del legislatore di limitare la rilevanza indiziaria ad elementi fattuali, da intendersi come vicende ed accadimenti storicamente verificatisi ed accertati, senza attribuire eccessiva rilevanza a mere congetture o ragionamento di tipo deduttivo. La caratteristica di “univocità” fa invece riferimento ad una significatività tendenzialmente oggettiva dell’elemento indiziario, a cui deve accompagnarsi una coerenza d’insieme di tutti gli indizi raccolti, tra cui deve sussistere un rapporto di non contraddizione, armonia ed assenza di possibili interferenze interpretative. Infine, la “rilevanza” attiene, più propriamente, al giudizio valutativo in sé ed impone al titolare del potere una particolare attenzione nel motivare la ragione dell’assunzione di un determinato elemento di fatto ad indizio di condizionamento o collegamento con la criminalità organizzata.