Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, costituisce un potere straordinario il cui esercizio presuppone l'accertamento dell'esistenza di elementi di fatto tali da rendere plausibile l'affermazione che gli organi menzionati, in carica, siano collegati o condizionati dalla malavita organizzata, tanto da rappresentare un attentato per l'ordine e la sicurezza pubblica. In tal senso, il dato testuale della norma, nella parte in cui ritiene sufficiente la presenza di riscontri non meglio specificati su collegamenti o forme di condizionamento, è indicativo del disegno legislativo di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle che legittimano l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe.