Contratti della P.A. - Subappalto - Per le c.d. lavorazioni specializzate - Limiti quantitativi previsti dall’art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163 del 2006, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 152 del 2008. La formulazione della norma, come novellata dal c.d. terzo correttivo del codice appalti, non presenta elementi atti a far revocare in dubbio la sua compatibilità rispetto ai precetti di derivazione comunitaria di cui alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, perché la sussistenza di un limite quantitativo percentuale alla facoltà di collaborazione tra imprese nell’ambito del subappalto nelle opere specializzate o della categoria prevalente, si rivela il frutto di una ragionevole contemperazione delle esigenze di controllo dell’Amministrazione circa il possesso dei requisiti dei concorrenti alla gara, con quelle della libertà degli operatori economici di organizzazione e di collaborazione che la direttiva comunitaria intende tutelare. Non è ammessa la completa (o la rilevante) subappaltabilità delle opere rientranti in una categoria specializzata, in quanto equivarrebbe a sostenere non già un fenomeno di "collaborazione" tra impresa concorrente ed impresa terza, ma un fenomeno sostanziale di "sostituzione" della seconda alla prima, con conseguente alterazione della rilevanza soggettiva dell’appaltatore nella esecuzione dell’appalto.