Normativa regionale sull'utilizzo delle risorse idriche.
Con questa sentenza la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.49 comma 1 della legge regionale della Lombardia n.26/2003, in quanto prevedendo obbligatoriamente la separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico integrato viola la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni, in contrasto con la disciplina statale contenuta nel decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 (del quale sono richiamati gli articoli 143, 147, 148, 150, 151, 153 e 176).
Non sono invece fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.49 comma 4 della legge regionale Lombardia n.26/2003 laddove stabilisce che l'affidamento del servizio di erogazione possa avvenire esclusivamente con la modalità della gara pubblica. Ciò in quanto "la Costituzione pone il principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza, e si deve, pertanto, ritenere che le norme impugnate, in quanto più rigorose delle norme interposte statali, ed in quanto emanate nell'esercizio di una competenza residuale propria delle Regioni, quella relativa ai "servizi pubblici locali", non possono essere ritenute in contrasto con la Costituzione”.
La Corte afferma che "le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato dal novellato art.117".