Il reato di rivelazione di segreto di ufficio (art. 326 c.p.) presuppone che il dovere del segreto derivi da una legge, da un regolamento, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recare danno alla P.A. Non si configura il reato di rivelazione di segreto di ufficio nel caso di un Consigliere comunale, che ha avuto conoscenza di atti in virtù del diritto di accesso a lui riconosciuto ex art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000, le abbia rivelate ad un giornalista ove si tratti di atti che siano da ritenere svincolati da qualsiasi segretezza in assenza di una apposita disciplina che li qualifichi segreti. La disciplina sul segreto di ufficio recata dall’art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche non si applica ai Consiglieri comunali o provinciali.