Nell'esercizio del diritto in questione il consigliere non è tenuto a "motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. L'unico limite all'esercizio del diritto stesso può rinvenirsi nell'esigenza di evitare che esso (per l'abnormità della richiesta) metta in crisi l'organizzazione dell'ente. La genericità dell'oggetto delle richieste presuppone lo svolgimento, da parte degli uffici coinvolti, di attività di elaborazione e selezione che da un lato potrebbero condurre a risultati arbitrari, dall'altro comporterebbero oneri gravosi e indebiti per gli uffici stessi; mentre le medesime richieste potrebbero essere meglio definite e puntualizzate (dunque circoscritte) una volta che il consigliere richiedente abbia esaminato gli atti e le informazioni che ha titolo ad ottenere nei limiti precedentemente indicati.