Le seconde dimissioni , manifestate congiuntamente e contemporaneamente da nove consiglieri comunali sono legittimamente rese, in quanto poste in essere da soggetti in possesso della relativa qualità. La vicenda poi, che il secondo scioglimento sia intervenuto prima della pubblicazione del relativo provvedimento sulla Gazzetta ufficiale non è, nella specie, rilevante. Infatti, al di là dello strettissimo lasso di tempo intervenuto, la pubblicazione non ha effetti costitutivi, ma solo effetti informativi, mentre l’emanazione del provvedimento di scioglimento, proprio perché presa d’atto della volontà popolare, spiega immediatamente i suoi effetti e, pertanto, correttamente, si è proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale.