Il permesso di costruire in sanatoria, se vale ad estinguere il reato edilizio previsto e punito dall’articolo 44 T.U. Edilizia, non ha efficacia estintiva per i reati in materia antisismica e di opere in conglomerato cementizio.
Le deroghe della normativa regionale possono applicarsi limitatamente alla materia dell'urbanistica e non possono quindi essere estese alla diversa disciplina edilizia antisismica e a quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, Cost.; ne consegue che tali opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale ed in particolare dal Testo Unico dell’Edilizia.
TRIBUNALE DI COSENZA SEZII PENALE sentenza 18 maggio 2009 n 438
Territorio e autonomie locali
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20 Governo del Territorio e Ambiente›20.02 Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Principi enucleati dalla pronuncia