Le dimissioni presentate debbono considerarsi contestuali, non rilevando, in senso contrario, la circostanza che, per motivi meramente formali, sette delle nove dimissioni originariamente e contestualmente presentate, non siano state ritenute valide per il mancato rispetto delle forme e delle modalità previste dall’art. 38 T.U. degli Enti locali, così come modificato dall’art. 3 D.L. 29.3.2004, n. 80, convertito con L. n. 140/2004. Nel caso di dimissioni ultra dimidium, occorre valorizzare il collegamento esistente tra le volontà dei singoli consiglieri in funzione dell’obiettivo unitario dello scioglimento e qualificare l’atto recante le dimissioni quale atto collettivo, caratterizzato dall’inscindibilità del legame esistente tra le volontà espresse dai singoli dimissionari, risultante dalle dimissioni rese con un unico atto.