La mancanza di accordo preventivo tra l’ente e il dipendente per la scelta dell’avvocato non preclude il rimborso. L’Amministrazione potrà assumere a proprio carico ogni genere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento a condizione che non si stagli un conflitto di interessi. Ove l’insussistenza di tale conflitto emergesse successivamente - come facilmente verificabile in relazione a procedimenti involgenti per lo più l’addebito al dipendente di un uso scorretto delle funzioni attribuite - solo allora scatterà il diritto all’applicazione delle disposizioni di favore di cui alla citata normativa, non risultando pertanto ostativo il presupposto della nomina di un legale di comune gradimento.