TAR LAZIO ROMA SEZ III sentenza 7 luglio 2009 n 6574

Territorio e autonomie locali
7 Luglio 2009
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.01 Appalto di lavori
Principi enucleati dalla pronuncia 

Divieto di subappaltare determinate categorie di lavori - L’adozione di un provvedimento di esclusione può essere giustificato unicamente quando nella lex specialis sia previsto non solo il divieto di subappalto per determinate categorie di lavori ma sia stata stabilita anche l’esclusione dell’offerta che si era riservata la facoltà di ricorrere al subappalto.
In caso di difformità tra le disposizioni del bando di gara e quelle del capitolato sono le prime a prevalere, atteso che il capitolato assolve la funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi delle parti - amministrazione ed impresa aggiudicataria - a seguito dell'espletamento della gara.
Le giustificazioni preventive richieste dall’art.86, comma 5 del Codice dei Contratti, che ha integralmente recepito quanto disposto in materia dal dall'art. 21 della L. 11.2.1994, n. 109, non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale nella fase successiva a quella di verifica dell'anomalia e se ed in quanto l'offerta ne risulti sospetta.