Lo scioglimento del Consiglio comunale per condizionamento mafioso rappresenta la risultante di una valutazione complessiva fondata, da un lato, sulla accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, sulla esistenza, nell’Ente, di uno o più settori sensibili alla stessa criminalità, ovvero su una situazione di grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica.
Sul piano processuale il Giudice amministrativo deve vagliare da un lato se lo straordinario potere di scioglimento sia stato esercitato in presenza di risultanze non travisate per quanto afferisce ai collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata ovvero a forme di condizionamento da questa spiegate; dall’altro se l’Amministrazione procedente, allorchè ritiene verificatasi la compromissione della libera determinazione degli organi elettivi comunali, non incorra in vizi logici immediatamente percepibili.
CONSIGLIO DI STATO SEZ IV sentenza 8 febbraio 2008 n 449
Territorio e autonomie locali
Categoria
15 Controllo sugli Organi›15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia