La discriminazione delle imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza, nonchè con il principio di cui all'art 120, comma 1, Cost., in base al quale la regione «non puo adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non puòlimitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro». E' costituzionalmente illegittimo prevedere che il richiedente abbia, oltre alla sede operativa, anche quelle legale ed amministrativa sul territorio regionale per stabilire la spettanza degli incentivi agli investimenti.