La disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'àmbito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale. l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo, deve essere ascritta all'àmbito materiale dell'ordinamento civile di competenza esclusiva del legislatore statale. Le norme regionali sono costituzionalmente illegittime allorchè stabiliscano una disciplina difforme da quella nazionale, alla quale dovrebbero adeguarsi alla stregua dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in materie, quelle della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, estranee alla competenza legislativa regionale e riservate viceversa allo Stato.