Contratti della P.A. – L’informativa prefettizia antimafia di cui all'art. 4 del d.lg. 8 agosto 1994 n. 490 e all'art. 10, d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252 è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, e prescinde quindi da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l'affidabilità dell'impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa. L' informativa atipica non ha carattere interdittivo, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a.; pertanto, essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su indizi ottenuti con l'ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo perché riguardano la valutazione sull'idoneità morale del concorrente e non producono l'esclusione automatica dalla gara. Legittimamente l'amministrazione erogatrice, nell'esercizio dei poteri discrezionali autonomamente assentiti dalla legge, dispone la revoca di un'aggiudicazione provvisoria di lavori nei confronti di una società a carico della quale risultino, sulla scorta delle comunicazioni prefettizie, pericoli di condizionamento da parte della criminalità organizzata, pur se nelle informative stesse si affermi che gli elementi acquisiti non consentono, allo stato, una valutazione certa con riguardo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare scelte ed indirizzi della società stessa. Le informative prefettizie atipiche sono atti non vincolanti che lasciano spazio ad una discrezionale valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice che, per "ragione di pubblico interesse" può agire con un atto di autotutela.
Contratti della P.A. - Informative prefettizie antimafia - Informativa antimafia atipica che si fonda su di una ordinanza di custodia cautelare del giudice penale senza considerare e valutare la circostanza che l’ordinanza stessa è stata successivamente annullata in sede di riesame ex art. 309 cpp per carenza del requisito gravemente indiziante ex art. 273 cpp non condiziona in senso negativo il vaglio amministrativo sul "significato" delle condotte ascritte al destinatario dei provvedimenti penali e l’autonomo giudizio che su di esse l’amministrazione è chiamata a rendere. Tuttavia, a fronte di un deliberato (l’ordinanza custodiale) a connotato incolpatorio, successivamente smentito dal Giudice penale, è ineludibile una complessiva valutazione dell’amministrazione, volta a chiarire e rendere intellegibile in base a quale iter logico/motivazionale si consideri persistere il rilievo negativo delle condotte descritte nei provvedimenti in questione.
CONSIGLIO DI STATO SEZ VI sentenza 25 novembre 2008 n 5780
Territorio e autonomie locali
Categoria
13 Attività contrattuali della P.A.›13.01 Appalto di lavori
Principi enucleati dalla pronuncia