CONSIGLIO DI STATO SEZ V sentenza 19 settembre 2008 n 4522

Territorio e autonomie locali
19 Settembre 2008
Categoria 
12 Servizi Pubblici Locali
Principi enucleati dalla pronuncia 

L’articolo 21-septies della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005, ha codificato la categoria concettuale del provvedimento amministrativo nullo, indicando in modo sommario, le ipotesi di nullità, includendovi anche i casi di mancanza di uno degli elementi essenziali dell’atto. In assenza di una esplicita indicazione legislativa degli elementi essenziali del provvedimento, è possibile sviluppare una lettura interpretativa della disposizione, modellata sulle nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto e il negozio giuridico. L’oggetto del provvedimento costituisce uno degli elementi essenziali dell’atto e la sua eventuale mancanza determina la nullità del provvedimento. L’oggetto del provvedimento amministrativo non è esplicitamente definito dalla legge. Anche nella prospettiva civilistica, la categoria generale dell’oggetto del contratto non è precisata in sede legislativa e, in via interpretativa, essa è delineata secondo prospettive teoriche molto diverse. Nella fattispecie, le censure proposte riguardano, esplicitamente, la sola decisione dell’amministrazione comunale di istituire un servizio di trasporto pubblico in una tratta interessata dall’attività della società interessata. La nullità ex art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 per mancanza di oggetto ne caso di indizione di gara d’appalto del servizio di trasporto pubblico "aggiuntivo" in assenza dei prescritti atti regionali di programmazione non è configurabile.