Per giurisprudenza consolidata sono indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 112, quelli di cui i cittadini usufruiscano uti singuli e/o come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali. La genericità dell’art. 112 certo si spiega con la circostanza che il Comune può discrezionalmente decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività locale di riferimento, intenda assumere come doverose, a condizione, però, che vi sia l’effettività della produzione ex novo di beni ed attività, dapprima non esistenti. In ciò consiste l’impossibilità di configurare i beni stradali, che già appartengono agli enti e soggiacciono al regime demaniale ex art. 824 c.c., a guisa di servizio pubblico. Il parametro da utilizzare, al fine d'individuare il regime giuridico proprio degli appalti a prestazioni miste o eterogenee, è quello oggettivo, agevolmente sindacabile e per sua natura difficilmente eludibile da ogni diversa preferenza della stazione appaltante, della prevalenza economica delle prestazione, con conseguente applicazione della l. 109/1994 nel caso di prevalenza dei lavori, oltre il 50%, su tutte le altre prestazioni.