E' precluso il procedimento di surroga nel caso in cui le dimissioni, rese contestualmente, in quanto contenute in un unico atto o presentate insieme al protocollo, non abbiano dato luogo allo scioglimento del consiglio. Il vigente quadro normativo dà giuridico rilievo alla stretta connessione esistente tra le volontà dei soggetti dimissionari, allorché condiziona l’effetto dissolutivo alla contestualità (temporale o documentale) delle dimissioni.Tale elemento della contestualità o simultaneità è assunto come idoneo a costituire prova della volontà concordata ed irrevocabile della maggioranza indicata dalla legge di provocare lo scioglimento del consiglio comunale.