TAR ABRUZZO PESCARA sentenza 10 gennaio 2007 n 45

Territorio e autonomie locali
10 Gennaio 2007
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.02 Silenzio P.A.
Principi enucleati dalla pronuncia 

°A fronte dell’interesse qualificato della predetta deve riconoscersi l’obbligo dell’Amministrazione di riscontrare l’istanza stessa, in senso positivo o negativo.
La possibilità per il giudice amministrativo di operare la verifica della fondatezza dell’istanza prevista dall’art.2.5 L.241/1990 deve ritenersi limitata ai casi in cui venga in rilievo una attività interamente vincolata della P.A. che non postuli accertamenti valutativi complessi.
In caso contrario si finirebbe per ammettere una "invasione di campo" e cioè la sostituzione del giudice all’amministrazione, in contrasto sia con i principi generali riguardanti i poteri del giudice amministrativo, sia con la natura semplificata del giudizio sul silenzio e della decisione che deve definirlo e che deve essere "succintamente motivata", così come prescrive il legislatore.