Partecipazione delle pubbliche amministrazioni locali in strutture societarie che non perseguono o non gestiscono pubblici interessi. Il legislatore ha previsto che gli enti pubblici annoverati all’art.1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 debbano, tramite i loro competenti organi amministrativi, compiere una ricognizione delle partecipazioni maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette e delle società a qualunque titolo in mano pubblica, al fine di verificare i presupposti di costituzione e di mantenimento, ovvero le condizioni ostative descritte al comma 27. Il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l’ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti. Nel caso di accertamento di condizioni ostative, la via obbligata per l’ente pubblico è quella della cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica. La predetta disposizione deve però essere correttamente interpretata, nel senso che le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l’iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica.