Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza del 3 aprile 2007 n.1509

Territorio e autonomie locali
3 Aprile 2007
Categoria 
05 Sistema Elettorale05.01 Elezioni Organi di Governo
Principi enucleati dalla pronuncia 

La previsione della detrazione del seggio spettante al candidato Sindaconon eletto di cui all’art. 73, comma 11, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per l’elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è applicabile solo nel caso in cui il gruppo di liste collegate, nonostante la sconfitta al primo turno, resti unita mentre non di applica nell’ipotesi in cui le liste collegate al primo turno dichiarino, prima della seconda votazione, un diverso collegamento con le altre coalizioni, dividendosi tra i due candidati a Sindaco in ballottaggio.