Risorse correlate
L'ordinamento dello stato civile è disciplinato dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396.
Lo stato civile è il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica.
Ogni comune ha un ufficio dello stato civile (art.1 D.P.R. 396/2000). Ufficiali dello stato civile sono il sindaco e i dipendenti del comune, ai quali siano state delegate le relative funzioni.
Gli atti dello stato civile predisposti in base ad apposite formule, approvate con decreto del Ministro dell'Interno, rispondono all’esigenza di documentare pubblicamente fatti influenti sullo stato delle persone: nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza.
Tali atti sono raccolti in appositi registri, nei quali si procede all'iscrizione degli atti recanti le dichiarazioni rese all'ufficiale, nonché alla trascrizione degli atti trasmessi da altri pubblici ufficiali e all’annotazione di atti successivi alla prima iscrizione.
Gli atti di stato civile sono pubblici (art.450 cod.civ) ed il regime di pubblicità si estrinseca attraverso il rilascio estratti e i certificati.
Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni, ovvero per copia integrale; in quest’ultimo caso, soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto (art.451 c.c.).
Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto smarrito o la formazione di un atto indebitamente registrato, deve proporre ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio con decreto motivato.