Conferma del presidente, rieletto consigliere dello stesso comune, quale rappresentante comunale in seno alla comunità montana

Territorio e autonomie locali
18 Luglio 2006
Categoria 
09.02.05 Presidente
Sintesi/Massima 

Nell’ipotesi di svolgimento delle consultazioni elettorali comunali, si reputano realizzati i presupposti per la rielezione del presidente nonché della giunta esecutiva della comunità montana. E’ da ritenersi, infatti, che con il rinnovo del consiglio comunale, si sia interrotto il rapporto di rappresentanza del comune di appartenenza che legittimava il presidente della comunità montana alla titolarità di quest’ultima carica. Peraltro, tale interruzione permane anche se la persona che rivestiva la suddetta carica sia stata confermata come consigliere comunale, senza essere riconfermata quale rappresentante comunale in seno all’ente montano, qualità, quest’ultima sottesa a quella di presidente (art. 27 comma 2 TUOEL: ”la comunità montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti”).

Testo 

Il Segretario Generale di una  comunita' montana ha posto un quesito in ordine alla situazione riguardante il presidente dello stesso ente, tenuto conto che il comune  del quale era rappresentante in seno al consiglio della comunità montana, ha rinnovato il consiglio comunale nelle consultazioni amministrative tenutesi nel maggio 2006, e che il surriferito presidente, ricandidatosi, è stato rieletto consigliere comunale, ma non confermato quale rappresentante comunale in seno alla comunità montana.
Le disposizioni dello statuto della comunità montana relative all'elezione del presidente precisano che ". l'elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la prima convocazione del consiglio generale o dalla data in cui si è verificata la vacanza od in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse".
            In relazione a tali disposizioni, ad avviso di questa Direzione Centrale, è da ritenersi che, con il rinnovo del consiglio comunale,  si sia interrotto il rapporto di rappresentanza, nei riguardi del comune di appartenenza, che legittimava il presidente della comunità montana alla titolarità di quest'ultima carica; infatti, la norma configura la appartenenza al consiglio comunale come requisito inderogabile per poter essere componente del consiglio generale della comunità, qualità, quest'ultima, a sua volta sottesa a quella di presidente (cfr. art. 27 co. 2, T.U.O.E.L. n. 267/2000, ai sensi del quale l'organo rappresentativo e l'organo esecutivo delle comunità montane devono essere necessariamente composti da "sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti"; artt. 6, co. 1, e 7, co. 1, L.R.Campania n. 6/1998).
Questa interruzione non viene meno per il fatto che la persona del presidente sia stata confermata nella carica di consigliere comunale ; anzi, è da ritenere che, con la designazione da parte del comune dei nuovi propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità, si sia determinata la decadenza del presidente dalla carica in ragione della perdita del requisito richiesto per la sua assunzione, ovviamente, facendo salvi gli effetti della prorogatio.
Per effetto di essa, la decadenza può ritenersi soltanto "virtuale", in attesa che, ai sensi del richiamato statuto comunitario, si procede alla elezione del nuovo presidente; questa deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla data in cui si è determinata la vacanza, e cioè dalla data di esecutività della deliberazione del comune  con la quale è stata rinnovata la rappresentanza di detto ente in seno alla comunità montana  (regolamento sul funzionamento del consiglio generale; parere del Cons. di Stato, Sez. I, n. 508/93 del 24.4.1996). Ovviamente, la mancata osservanza di questo termine non fa venir meno la prorogatio, potendo soltanto legittimare l'esercizio del potere sostitutivo del prefetto ex art. 39, comma 5, T.U.O.E.L., norma di principio applicabile alle comunità montane ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 7, e 32, comma 5, T.U.O.E.L..
Deve, pertanto, ritenersi che con il rinnovo delle consultazioni elettorali nel comune, si siano determinati i presupposti per la rielezione del presidente, nonché della giunta esecutiva della comunità montana, considerato che il presidente e gli assessori compongono unitariamente la giunta esecutiva  e sono, difatti, eletti unitariamente, come disposto dallo statuto comunitario. La decadenza dalla carica del presidente, infatti, travolge l'intero organo esecutivo (conclusione, questa, avvalorata dal regime delineato  dallo statuto comunitario, seppure con riferimento alla diversa ipotesi delle dimissioni del presidente).