Ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. n. 267/2000 “Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del D. P. R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 5 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n, 533, l’accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte”.
E' stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito alla possibilità per un cittadino, eventualmente eletto senatore nelle consultazioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, di candidarsi a sindaco di una città di 100.000 abitanti per le successive consultazioni amministrative del 28 maggio 2006 e, poi, se, una volta eletto sindaco (o consigliere d'opposizione) possa mantenere, con questa, anche la carica di senatore.
Al riguardo si rappresenta che ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 267/2000 'Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D. P. R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n, 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte'.