Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per dimissioni contestuali
- Richiesta parere in ordine all’applicabilità del comma 5 dell’art. 141 del T.U.E.L. 267/2000.
Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in ordine all'applicabilità del comma 5 dell'art. 141 del T.U.E.L. 267/2000 essendo cessati dalla carica i consiglieri del Comune di Mango, appartenente ad una unione di comuni con sede nel Comune di XXXX, per effetto di scioglimento disposto ai sensi del medesimo art. 141, comma 1, lettera b.3.
In particolare si è chiesto di conoscere se il sindaco ed i consiglieri continuino a rappresentare l'ente in seno al Consiglio dell'Unione fino alla nomina dei successori oppure se ad essi debba subentrare il commissario prefettizio.
Al riguardo, si ritiene di poter affermare che i consiglieri comunali, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale, continuano ad esercitare gli incarichi esterni sino alla nomina dei loro successori, in assenza di una specifica disposizione statutaria che regoli la problematica della rappresentanza comunale in seno all'unione in relazione al caso di scioglimento anticipato del consiglio di uno dei comuni ad essa aderenti.
A sostegno della permanenza nelle cariche esterne giova richiamare il parere n. 266/2000 pronunciato dal Consiglio di Stato e diramato con la circolare n. 8/2000 di questa Direzione, in tema di rappresentanza in seno alla comunità montana dei comuni a gestione commissariale.
Nell'ampia disamina effettuata, il Consiglio di Stato ha affermato che lo scioglimento del consiglio comunale, nei casi previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ora riprodotto nell'art. 141 del T.U.E.L. n. 267/2000, in assenza di una previsione statutaria, ' non incide sul mandato (elettivo di secondo grado) il quale resterà 'pleno iure' esercitato fino alla nomina, da parte dell'organo ricostituito, dei nuovi rappresentanti '.
Il principio enunciato dal Supremo Consesso, trova applicazione in tutti i casi di scioglimento del consiglio comunale ad eccezione del caso di scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata cui consegue la rappresentanza del commissario prefettizio anche nell'ambito di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte dai consiglieri cessati.
Il Consiglio di Stato, ha quindi rinvenuto nella volontà del legislatore l'esigenza di limitare la decadenza dei consiglieri dagli incarichi esterni alla sola, gravissima ipotesi di comune sciolto per infiltrazioni mafiose.
Conseguentemente ha ritenuto che l'art. 39, comma 5, della legge 142/1990, recepito dal citato art. 141, comma 5, abbia una valenza 'ordinamentale' e come tale idonea ad esprimere un principio di carattere generale.
Suddetto orientamento è stato più volte ribadito da vasta giurisprudenza amministrativa confermando che la permanenza in carica dei consiglieri comunali nell'incarico sino alla nomina dei loro successori costituisce la regola mentre la decadenza costituisce l'eccezione.
Risulta quindi pienamente applicabile alla fattispecie prospettata la previsione dell'art. 141 comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 che contempla espressamente la permanenza in carica dei consiglieri comunali negli incarichi esterni, sino alla nomina dei successori.
Viceversa, un diverso avviso si deve esprimere in ordine alla permanenza del sindaco del disciolto Comune XXXX nella carica rivestita nell'ambito del Consiglio dell'Unione.
Ad avviso della scrivente infatti non sembra che sia prevista analoga prorogatio per il sindaco - anche se lo stesso non ricopra la carica di Presidente dell'unione - in quanto lo stesso art. 141, comma 5, del T.U.E.L. 267/2000 fa esclusivo riferimento ' ai consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento ' limitando quindi agli stessi la possibilità di permanere nelle cariche derivate dal proprio mandato elettivo primario nella considerazione che ove il legislatore avesse voluto disporre la previsione di analoga permanenza avrebbe esteso espressamente tale ipotesi al sindaco.