Atti adottati successivamente al decreto di indizione dei comizi elettorali
Come già rilevato con la sentenza n.8553/2022, nel corpo della deliberazione impugnata si è dato conto analiticamente delle ragioni di opportunità e di urgenza che hanno presieduto all'adozione della variante in data successiva al decreto di indizione dei comizi elettorali (…); in sintesi si tratta di argomenti che, nei limiti del sindacato esperibile dal giudice amministrativo in una scelta che rimane nell'ambito dell'ampia discrezionalità dell'amministrazione, non appaiono illogici o irragionevoli poiché la motivazione si riferisce a quanto disposto dal Ministero dell'Interno con la circolare del 7 dicembre 2006, in base alla quale l'adozione di una variante al PRG viene ritenuta sufficientemente motivata con l'esigenza di evitare danni al paesaggio naturale o all'assetto urbanistico ovvero in nel caso di rischi di danni rilevanti in caso di ritardo nell'adozione dell'atto.